Laurea in Scienze dei servizi giuridici per il lavoro (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato
Gli organi collegiali sono gli organi decisionali a cui partecipano i docenti, il personale tecnico-amministrativo della stuttura e in alcuni casi gli studenti


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Consiglio di Facoltà
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da art. 29 statuto Università di Verona Programmazione e coordinamento attività didattiche, destinazione delle risorse della didattica, richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore e la messa a concorso o la destinazione a trasferimento di posti di ruolo di professoe e di ricercatore, la chiamata dei professori di ruolo, la proposta di attivazione di corsi integrativi e di corsi ufficiali di insegnamento da affidare a studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale con contratti di diritto privato , la predisposizione e approvazione dei piani di sviluppo della Facoltà come parte dei piani di sviluppo dell'ateneo, esercizio di tutte le altre attribuzioni demandate ad esso dalle norme della legislazione universitaria. Il consiglio di Facoltà organizza organizza lo svolgimento dei propri compiti attraverso la costituzione di commissioni, i cui componenti sono eletti dal Consiglio stesso al suo interno. |
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Consiglio di Presidenza
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Art. 30 dello Statuto
Il Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside, dal Preside vicario e dai Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Il Consiglio di Facoltà può delegare al Consiglio di Presidenza materie di ordinaria amministrazione al fine di migliorare la funzionalità del Consiglio di Facoltà. Sono comunque escluse quelle materie che abbiano attinenza con lo stato giuridico del personale.
4. Il Regolamento della Facoltà stabilisce:
a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza;
b) le modalità di attribuzione e di esercizio delle deleghe. |
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