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Organi collegiali
Organi collegiali
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Organi collegiali e di governo

Gli organi collegiali sono gli organi decisionali a cui partecipano i docenti, il personale tecnico-amministrativo della stuttura e in alcuni casi gli studenti

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Organi collegiali attivi nel   
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* Art. 35 (Statuto dell'Università degli Studi di Verona)
I Collegi Didattici
1. Il Collegio Didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di
classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Collegio Didattico può essere istituito autonomamente all’interno del Dipartimento o di una Struttura di
Raccordo.
3. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio e da una rappresentanza degli studenti
definita dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente eletto, nel proprio seno, dai componenti il
Collegio stesso.
5. Il Collegio Didattico esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei corsi di studio ad esso afferenti;
b) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di Studio.
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Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di indirizzo e di programmazione dell’attività del Dipartimento. Stabilisce i criteri per l’utilizzazione dei fondi, dei mezzi e degli strumenti in dotazione, nonché per l’organizzazione dei corsi di dottorato, dei convegni e dei seminari di interesse comune del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento svolge, in particolare le seguenti funzioni:
- approva i Regolamenti interni, il bilancio di previsione del Dipartimento, le eventuali note di variazione in corso d’anno, nonché il conto consuntivo;
- richiede strutture, personale e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione dell’Università, sulla base dell’attività di ricerca svolta o programmata;
- delibera sulle proposte di concorso con altri Dipartimenti per la costituzione e il funzionamento di Centri interdipartimentali, di ricerca e di servizi, anche interuniversitari;
- delibera sulla richiesta di istituzione di borse di dottorato ordinarie e altresì su eventuali altre borse o assegni di sostegno alla ricerca, su fondi a ciò destinati da Enti pubblici o privati
- può delegare, a maggioranza assoluta, alla Giunta di Dipartimento l’esercizio di specifiche competenze.

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* Il Consiglio Direttivo:a) cura la gestione organizzativa della Scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;b) definisce la programmazione delle attività didattiche;c) esercita le attribuzioni previste dall'art. 94 d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili;d) elegge il Direttore della Scuola;e) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa, sentiti i due Consigli di Facoltà.
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* Questa commissione è in corso di definizione e a breve verranno nominati i suoi componenti.
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